Il diritto dell’Unione europea sancisce il principio di uguaglianza degli Stati membri «davanti ai trattati». Lo Stato che aderisce all’Ue, dunque, accede a uno status di membership che si estrinseca in un insieme di posizioni giuridiche di cui esso diviene titolare in condizione di uguaglianza rispetto agli altri membri. Il presente lavoro intende valutare se e in che termini una tale “promessa” di parità formale tra gli Stati membri dell’Unione sia effettivamente realizzata nella sostanza.
A questo fine, fornisce un’analisi del principio di uguaglianza interstatale, contestualizzandone, dapprima, l’origine giuridica e concettuale nel diritto internazionale; quindi, esaminando dettagliatamente i caratteri specifici che esso assume nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea.
Poiché l’uguaglianza nell’Ue ha natura multiforme, il lavoro offre preliminarmente un inquadramento sistematico e definitorio del concetto, per poi concentrare l’attenzione sulla sua specifica applicazione rispetto agli Stati membri. In questa configurazione, l’uguaglianza si collega alla membership nell’Unione, manifestandosi nella condizione di parità degli Stati rispetto alla titolarità di un insieme di obblighi e di diritti derivanti dai trattati. Tuttavia, l’evoluzione dell’ordinamento comunitario mostra, in particolare in occasione delle varie tappe del suo allargamento, tutte le difficoltà nel garantire il rispetto di tale regola di parità formale. Questa, infatti, è interessata da una tensione fisiologica e costante rispetto, da un lato, alle differenze sostanziali presenti tra gli Stati membri; dall’altro, alle esigenze di buona amministrazione ed efficace funzionamento dell’apparato istituzionale dell’Unione.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, oltre ad un’analisi “statica” dell’uguaglianza degli Stati membri per come astrattamente garantita dal diritto dell’Unione, il lavoro intende valutarne l’attuazione pratica nel contesto delle relazioni sociali all’interno dell’ordinamento: mostrando, in questo modo, come l’effettivo rispetto del principio non appaia sempre pienamente soddisfacente.